Art. 4.
(Strumenti di organizzazione e di gestione).

      1. Possono provvedere direttamente agli interventi di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

          a) i comuni, le province, gli enti parco, gli altri enti pubblici e i loro consorzi;

          b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) lo Stato.

      2. Lo Stato assicura la conformità degli interventi di cui all'articolo 1 attraverso la predisposizione di un disciplinare nazionale, emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il disciplinare nazionale di cui al comma 2 può prevedere i seguenti strumenti:

          a) un comitato promotore;

          b) un comitato di gestione;

          c) un sistema uniforme di segnaletica;

          d) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

      4. Le caratteristiche della cartellonistica relativa ai sentieri della memoria sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del codice della strada, di cui al decreto

 

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legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dei trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel definire la gestione e la fruizione dei sentieri della memoria si avvalgono delle associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma, degli istituti storici della Resistenza e delle università nonché di associazioni culturali, di organizzazioni di volontariato senza scopi di lucro e di privati, in forma singola o associata.