1. Possono provvedere direttamente agli interventi di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i comuni, le province, gli enti parco, gli altri enti pubblici e i loro consorzi;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) lo Stato.
2. Lo Stato assicura la conformità degli interventi di cui all'articolo 1 attraverso la predisposizione di un disciplinare nazionale, emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il disciplinare nazionale di cui al comma 2 può prevedere i seguenti strumenti:
a) un comitato promotore;
b) un comitato di gestione;
c) un sistema uniforme di segnaletica;
d) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
4. Le caratteristiche della cartellonistica relativa ai sentieri della memoria sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del codice della strada, di cui al decreto